D.Lgs.C.P.S. 13-09-1946, n. 233
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. TAG: Istituzione collegi, ente pubblico, esercizio delle professioni
D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221
Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.
D.M. 14-09-1994, n. 740
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’ostetrica/o.
Legge 26-02-1999, n. 42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie
Legge 10-08-2000, n. 251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica
Legge 43 del 2006
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. TAG: obbligatorietà di iscrizione all’albo
Legge 2 febbraio 2006, n. 31
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria
Legge 19 febbraio 2004, n. 40
“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”
Decreto Ministeriale 11 aprile 2008
Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita
Linee di indirizzo aborto medico o farmacologico (RU 486)
Sulla base dei pareri del Consiglio superiore di sanità, il Ministero della Salute ha emanato apposite Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine. Il documento, del 24 giugno 2010, sottolinea soprattutto i punti principali del consenso informato.
Consulta la apposita sezione sul sito del Ministero della Salute
LEGGE 22 maggio 1978, n.194
Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
Codice Deontologico dell’ostetrica/o
Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 19 giugno 2010 con integrazioni/revisioni approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del seduta del 5 luglio 2014, con integrazioni/revisioni approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5 luglio 2014, nuove integrazioni proposte nella seduta del 28 e 29 luglio2017 ed approvate dal Consiglio Nazionale del 18 novembre 2017
- PREMESSA
1.1
L’ostetrica/o è il professionista sanitario abilitato e responsabile dell’assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale; la sua attività si fonda sulla libertà e l’indipendenza della professione.
1.2
L’ostetrica/o riconosce la centralità della donna, della coppia, del neonato, del bambino, della famiglia e della collettività ed attua interventi adeguati ai bisogni di salute, nell’esercizio delle funzioni di sua competenza per la prevenzione, cura, salvaguardia e recupero della salute individuale e collettiva.
1.3
L’assistenza garantita dall’ostetrica/o, si integra con le attività degli altri professionisti, attraverso interventi specifici di natura intellettuale e tecnico-scientifica, in ambito assistenziale, relazionale, educativo e gestionale, svolti con responsabilità, in autonomia e/o in collaborazione con altri professionisti sanitari.
1.4
Nell’esercizio dell’attività professionale l’ostetrica/o si attiene alle conoscenze scientifiche e agisce nel rispetto dei principi fondamentali della qualità dell’assistenza e delle disposizioni normative che regolano le funzioni di sua competenza, al fine di assicurare l’appropriatezza, l’equità e la sicurezza delle cure.
1.5
L’ostetrica/o, responsabile della formazione e dell’aggiornamento del proprio profilo professionale, promuove e realizza in autonomia e in collaborazione la ricerca di settore.
1.6
Nell’esercizio dell’attività professionale l’ostetrica/o si attiene ai principi del codice deontologico ed alle normative vigenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
- PRINCIPI GENERALI
2.1
L’ostetrica/o presta assistenza rispettando la dignità e la libertà della persona promuovendone la consapevolezza in funzione dei valori etici, religiosi e culturali, nonché, delle condizioni sociali nella esclusiva salvaguardia della salute degli assistiti.
2.2
Il comportamento dell’ostetrica/o si fonda sul rispetto dei diritti umani universali, dei principi di etica clinica e dei principi deontologici della professione.
2.3
L’ostetrica/o riconosce il valore della ricerca. Si impegna nella promozione e nella realizzazione della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale ponendo particolare attenzione a quella di genere nel rispetto dei diritti inderogabili della persona.
2.4
L‘ostetrica/o cura con assiduità il proprio aggiornamento professionale scientifico e tecnico e contribuisce alle attività di formazione e aggiornamento delle/dei colleghe/i, degli altri professionisti sanitari e del personale di supporto.
2.5
L’ostetrica/o garantisce la formazione teorico-pratica dei futuri professionisti, in coerenza con gli obiettivi dei rispettivi progetti/percorsi formativi di base, post-base, continua e permanente.
2.6
L’ostetrica/o nell’agire professionale si impegna ad operare con prudenza, diligenza e perizia al fine di tutelare la salute degli assistiti.
2.7
L’ostetrica/o assume responsabilità sulla base delle competenze professionali acquisite anche avvalendosi dell’eventuale ed opportuna consulenza di altri professionisti, al fine di garantire le cure adeguate alla persona in relazione a specifici obiettivi di salute.
2.8
L’ostetrica/o risponde alla richiesta di bisogno di salute anche quando questa esuli dalla normale attività professionale. Nei casi di inderogabile urgenza si attiva tempestivamente e si adopera per assicurare una adeguata assistenza.
2.9
L’ostetrica/o salvaguarda in ogni circostanza la dignità e il decoro della professione e si astiene da pratiche di concorrenza sleale.
2.10
L’ostetrica/o rende nota alla collettività la propria attività professionale secondo le disposizioni legislative vigenti in materia e secondo le indicazioni del proprio Collegio.
2.11
L’ostetrica/o che viene a conoscenza di casi di abuso di professione o di favoreggiamento dello stesso, ne fa formale denuncia al Collegio e alle autorità competenti.
2.12 L’ostetrica/o rispetta il proprio codice deontologico anche nel contesto internazionale.
2.13 L’ostetrica/o sostiene la salute globale nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e si impegna alla cooperazione per contrastare le diseguaglianze nell’accesso alle cure e promuovere la salute riproduttiva e di genere, nel mondo.
- RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
3.1
L’ostetrica/o tutela la dignità e promuove la salute femminile in ogni età, individuando situazioni di fragilità, disagio, privazione e violenza, fornendo adeguato supporto e garantendo la segnalazione alle autorità preposte, per quanto di sua competenza.
3.2
L’ostetrica/o promuove e si impegna a garantire la continuità assistenziale accompagnando e prendendosi cura della donna, della coppia, del nascituro durante la gravidanza, il travaglio, il parto ed il puerperio, al fine di garantire una salute globale degli assistiti.
3.3
L’ostetrica/o si attiva per garantire un’assistenza scientificamente validata ed appropriata ai livelli di necessità. Si impegna nella tutela e nella sorveglianza dei processi fisiologici della sessualità, della fertilità e della salute riproduttiva della donna e della coppia.
3.4
L’ostetrica/o garantisce cure appropriate al neonato favorendo i processi fisiologici di adattamento alla vita post-natale.
3.5
Con il consenso della persona interessata, l’ostetrica promuove le tecniche di contenimento del dolore nella donna e nel neonato per quanto di sua competenza attraverso una scelta clinicamente ed eticamente appropriata.
3.6
L’ostetrica/o favorisce l’attaccamento precoce madre/padre e bambino, promuove l’allattamento al seno e supporta il ruolo genitoriale. L’ostetrica sostiene e diffonde la donazione volontaria del latte materno. L’ostetrica/o altresì aderisce al Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, ne promuove il rispetto delle norme e si impegna a denunciarne eventuali violazioni.
3.7
L’ostetrica/o favorisce una informazione corretta ed appropriata scientificamente validata sulla donazione/raccolta di materiale biologico ai fini terapeutici e di ricerca, per mettere la donna/coppia nelle condizioni di poter fare una scelta consapevole. L’ostetrica/o promuove e sostiene la raccolta e la conservazione allogenica del sangue cordonale per la donazione solidale.
3.8
L’ostetrica/o si impegna a promuovere la salute globale e riproduttiva della persona fornendo un’informazione corretta, appropriata e personalizzata rispetto agli stili di vita.
3.9
L’ostetrica/o nel rispetto dei programmi di salute multidisciplinari, integra le attività di sua competenza a quelle degli altri professionisti e si impegna a fornire informazioni complete e corrette sui programmi di prevenzione, assistenza/cura, riabilitazione e palliazione, utilizzando metodologie di comunicazione efficaci e favorenti i processi di comprensione della persona.
3.10
L’ostetrica/o, al di fuori dei casi di emergenza-urgenza, prima di intraprendere sulla persona qualsiasi atto professionale, garantisce l’adeguata informazione al fine di ottenere il consenso informato, sulla base di una vera e propria alleanza terapeutica con la persona.
3.11
L’ostetrica/o prende parte alla pianificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici dell’area ostetrico-ginecologica e neonatale ed attua i relativi programmi di prevenzione, assistenza/cura e riabilitazione.
3.12
L’ostetrica/o si impegna nel processo di miglioramento continuo dell’assistenza anche attraverso la valutazione del proprio operato e dei risultati delle cure/interventi erogati nei contesti nei quali opera.
3.13
L’ostetrica/o, sulla base delle competenze acquisite in ambito ginecologico, orienta il proprio operato a favore della continuità e della qualità dell’assistenza; partecipa alle procedure diagnostico-terapeutiche e sostiene in modo attivo il percorso di salute della donna.
3.14
L’ostetrica/o orienta la sua azione e la sua assistenza individuando e attivando le risorse e le competenze della donna in tutte le sue fasi vitali al fine di favorire e valorizzare la sua partecipazione attiva ai programmi diagnostici e terapeutici.
3.15
L’ostetrica/o per la tutela e l’attuazione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, presta ed assicura con ogni mezzo a sua disposizione, sostegno ed informazioni sui temi della sessualità, della riproduzione e della contraccezione.
3.16
L’ostetrica/o di fronte ad una richiesta di intervento in conflitto con i principi etici della professione e con i valori personali, si avvale della obiezione di coscienza quando prevista dalla legge e si avvale della clausola di coscienza negli altri casi, garantendo le prestazioni inderogabili per la tutela della incolumità e della vita di tutti i soggetti coinvolti.
3.17
L’ostetrica/o mantiene il segreto di quanto viene a conoscenza nello svolgimento dell’attività professionale, e sulle prestazioni assistenziali effettuate e garantisce la riservatezza del trattamento dei dati personali e della relativa documentazione, salvo il caso di obbligo giuridico o pericolo di vita della persona.
3.18
L’ostetrica/o assicura il rispetto del diritto della madre a conservare l’anonimato riguardo al concepito e al parto, salvo quanto previsto da specifiche normative.
3.19
L’ostetrica/o che presta attività libero professionale informa l’assistita sul suo onorario concordandone preventivamente l’ammontare e garantendo l’adeguatezza e professionalità del suo compenso rispetto all’opera prestata.
- RAPPORTI CON COLLEGHE/I E ALTRI PROFESSIONISTI E OPERATORI SANITARI
4.1
L’ostetrica/o collabora con altri professionisti della salute di cui riconosce lo specifico apporto, integrandosi nel lavoro di équipe.
4.2
ll rapporto tra colleghe/i ed altri professionisti ed operatori sanitari si ispira a principi di reciproco rispetto e collaborazione nell’esercizio professionale indipendentemente dai ruoli ricoperti.
4.3
L’ostetrica/o si impegna a tutelare la dignità personale e professionale per sé e per tutte/i le/i colleghe/i, si astiene da comportamenti lesivi dell’onore e reputazione.
- RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SANITARIE E CON IL COLLEGIO
5.1
Nell’esercizio della professione, l’ostetrica/o, contribuisce con il suo impegno ad assicurare l’efficienza del servizio ed un corretto impiego delle risorse nel rispetto dei principi etici di solidarietà e di sussidiarietà.
5.2
L’ostetrica/o, per quanto di sua competenza, segnala agli organi istituzionalmente preposti, le carenze e le disfunzioni delle strutture e dei servizi in cui opera, impegnandosi in modo propositivo a favorire il miglioramento dei contesti organizzativi e strutturali.
5.3
L’ostetrica/o respinge qualunque tentativo di imposizione di comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontologici, dandone immediata notizia al Collegio professionale.
5.4 L’ostetrica evita ogni conflitto di interesse economico e non, che si può manifestare nei rapporti individuali, nella prescrizione, nei rapporti con enti, organizzazioni, istituzioni ed industrie.
5.5
L’ostetrica/o, nell’ambito della programmazione sanitaria, collabora ad iniziative di interesse collettivo e fornisce alle autorità sanitarie nazionali ed internazionali nonché ai comitati etici, il proprio specifico contributo.
5.6
L’ostetrica/o, nell’ambito delle attività di rappresentanza professionale a livello locale, nazionale ed internazionale, contribuisce alla realizzazione di programmi di salute della donna, in ambito sessuale-riproduttivo e dell’età evolutiva.
5.7
I dirigenti degli Organismi Istituzionali di rappresentanza della professione locale e nazionale, mantengono tra loro un costante e fattivo rapporto di collaborazione, al fine di garantire lo sviluppo professionale per la tutela del cittadino e della collettività.
5.8
L’ostetrica/o riconosce, rispetta e valorizza gli organi di rappresentanza professionale, favorendo la democratica e attiva gestione di tali organismi.
5.9
L’ostetrica/o è tenuta/o a comunicare al Collegio di appartenenza l’iscrizione ad eventuali società ed ogni accordo/contratto privato diretto allo svolgimento dell’attività professionale.
- DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
6.1
Il presente codice contiene principi etici di orientamento e guida all’esercizio della professione di ostetrica/o, e la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.
6.2
L’Ostetrica/o, nel rispetto della normativa vigente, è iscritta al Collegio Provinciale o interprovinciale di riferimento e partecipa attivamente al conseguimento degli obiettivi professionali ed istituzionali.
6.3
I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti, dell’acquisizione, dello sviluppo e del mantenimento delle loro competenze, per la promozione e la tutela della salute di genere, riproduttiva e dell’età evolutiva.
6.4
E’ compito dei Collegi Provinciali ed Interprovinciali promuovere, trasmettere e fare osservare a ciascuna/o iscritta/o il presente Codice, ed i principi e i valori che lo ispirano
6.5
I Collegi Provinciali ed Interprovinciali e gli Organi di rappresentanza nazionale si impegnano ad adottare ogni misura necessaria od opportuna a prevenire fenomeni di corruzione o conflitti fra l’interesse pubblico e quello personale ed a garantire la necessaria autonomia ed indipendenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza